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Statuto

Art. 1

E’ costituita la Società Italiana di Flebolinfologia (S.I.F.L.). La Società non ha fini di lucro e si pone come scopo quello di promuovere e diffondere il corretto approccio diagnostico-terapeutico alle malattie dei linfatici e del sistema venoso. Tale associazione ha altresì lo scopo di definire la figura del flebologo e del linfologo, favorendone il perfezionamento  post- universitario al fine di definirne, valorizzarne, qualificarne la professione e la professionalità.
 
Art.2

La Società si pone i seguenti intendimenti:
a)      offrire ai giovani medici un serio appropriato, qualificato aggiornamento nel campo della flebologia, anche nella sua pratica ambulatoriale, e della linfologia, tutelando e difendendo i diritti del malato con l’offerta di medici esperti e qualificati.
b)      definire e migliorare le varie tecniche terapeutiche ospedaliere e/o ambulatoriali.
c)      promuovere mediante borse di studio, contributi o premi, quelle attività scientifiche che apportano nuove e importanti nozioni in campo flebolinfologico e le ricerche di fisiopatologia.
d)      organizzare congressi, simposi nazionali ed internazionali, corsi di aggiornamento
 
Art. 3

Possono essere Soci i laureati in Medicina e Chirurgia, cultori della materia, che dimostrino particolare interesse allo studio e alla terapia delle materie del sistema venoso e linfatico; in modo particolare gli Specialisti o Specializzandi in Malattie cardio-vascolari, Angiologia, Dermatologia, Chirurgia generale, Chirurgia vascolare, Chirurgia plastica ed Idrologia.
 
Art. 4

La Società si compone di Soci Fondatori, Ordinari, Onorari, Corrispondenti, Aderenti.
a)   Sono Soci Fondatori coloro che compaiono all’atto costitutivo della Società. Essi sono di diritto anche Soci Ordinari. Sono tenuti al pagamento della quota sociale
b)   Diventano Soci Ordinari coloro che in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 vengono ammessi dal Consiglio Direttivo della Società. Sono tenuti al pagamento della quota sociale. Fanno parte e hanno diritto al voto nell’assemblea dei Soci. Possono far parte del Consiglio Direttivo.
c)   Sono Soci Onorari coloro che, sulla base di indiscussa notorietà scientifica, su proposta del Consiglio Direttivo, vengono nominati dall’Assemblea. Non hanno diritto al voto.
d)   Sono Soci Corrispondenti i cultori della materia che, essendosi particolarmente distinti nel settore, non possono regolarmente partecipare alle riunioni perché residenti lontano. Essi sono proposti del Consiglio Direttivo e nominati dall’Assemblea. Hanno diritto al voto nell’Assemblea Generale.
e)   Sono Soci Aderenti coloro che, pur avendo interessi specifici, non sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 per poter essere Soci Ordinari.
 
Art. 5

Sono Organi della Società:
a)                  l’Assemblea dei Soci
b)                 il Consiglio Direttivo

L’Assemblea dei Soci è costituita dai Soci Fondatori, Ordinari e Corrispondenti. Essa si riunisce almeno una volta l’anno. Sono ammessi all’Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale annuale.

Il Consiglio Direttivo della Società è formato da diciotto membri:
-         un Presidente
-         un Presidente Eletto
-         un Presidente Uscente
-         due Vice-Presidenti
-         un Segretario Generale
-         un Segretario Esecutivo
-         un Tesoriere
-    Dieci Consiglieri

Il Consiglio Direttivo è costituito dai Soci Fondatori fino alla prima Assemblea dei Soci.
Al momento della Fondazione il Consiglio Direttivo viene eletto tra i Soci Fondatori e resta in carica fino alla prima Assemblea.
 
Art. 6

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza. A parità di voti prevale quello del Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria una volta l’anno o quando ne faccia richiesta per cause motivate il Presidente o un gruppo di almeno 8 Consiglieri. Le convocazioni saranno fatte con un preavviso di almeno venti giorni. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. I Consiglieri potranno essere rappresentati per delega, ma ciascun consigliere non potrà ricevere più di due deleghe. Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 anni e può essere rieletto. In caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti e decadrà unitamente agli altri consiglieri in carica.
 
Art. 7

Il Presidente resta in carica 3 anni ed è rieleggibile. Insieme al segretario ha la legale rappresentanza della Società e ne firmano ogni atto. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale, adempie a tutte le funzioni presidenziali, può essere sostituito da uno dei Vicepresidenti.
Il Tesoriere sovraintende alla gestione finanziaria in conformità al bilancio, redige il bilancio consuntivo, cura le riscossioni, tiene aggiornato i registri in modo da presentarli a chiunque ne abbia veste giuridica. Egli ha diritto per delega del Presidente a provvedere alla gestione amministrativa ordinaria.
Il Segretario Esecutivo redige i verbali e li sottoscrive insieme al Presidente, cura i comunicati stampa e l’archivio, cura inoltre l’esecuzione di decisioni prese dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea, mantiene rapporti con altre Società Italiane ed Estere e provvede alla gestione ordinaria della Società (corrispondenza, elenco soci, ecc.)
 
Art. 8

Su proposta del Consiglio Direttivo e decisione dell’Assemblea generale, la Società può articolarsi in settori specialistici che possono acquistare individualità ed importanza specifica.
E’ compito del Consiglio decidere circa la composizione degli organi direttivi delle singole sezioni scientifiche e amministrative e nominare i delegati regionali
 
Art. 9

La sede e la Segreteria scientifica della Società è in Ferrara presso l’Istituto di Clinica Chirurgica Generale e Terapia Chirurgica dell’Università.
 
Art. 10

La Segreteria Generale ha sede in Roma, viale Mazzini n. 13